La Transazione | Una soluzione alternativa al conflitto

Relatori

Natura giuridica, struttura, presupposti e caratteri della transazione
29 NOVEMBRE 2024 h.14.30/17.30 In presenza Aula 74 COA, Palazzo di Giustizia – ingresso 18 primo piano in FAD – Piattaforma ZOOM Prof.ssa Letizia COPPO, Prof. Associato Università Cattolica di Lione, Diritto privato e comparato

Criticità e aspetti pratici
Avv. Andrea CHIESA, Foro di Torino

La transazione nel diritto del lavoro
Prof.ssa Daniela COMANDE’, Prof. Associato Università degli Studi della Tuscia, Diritto del lavoro e sindacale

Gli aspetti fiscali della transazione
Dott. Sergio MASSIMELLO, Dott. commercialista in Torino

Considerazioni sui doveri deontologici dell’avvocato
Avv. Giampaolo MUSSANO, Consigliere COA Torino

COORDINANO: Avv. Antonella RAVINALE e Avv. Giulia CANTINI CORTELLEZZI, componenti Commissione Scientifica Civile del COA di Torino

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di TRE crediti formativi di cui UNO in deontologia.

Regole per la partecipazione agli eventi

  • L’iscrizione agli eventi accreditati effettuata mediante il sistema RICONOSCO;
  • Il tesserino deve essere vidimato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con una tolleranza di non oltre 15 minuti in entrata e 15 minuti in uscita; in assenza del lettore deve essere firmato il registro cartaceo;
  • La partecipazione agli eventi formativi e consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema Riconosco e/o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l’accreditamento ai sensi degli articoli precedenti;
  • Una volta effettuata l’iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell’iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l’evento;
  • L’assenza a due eventi formativi in un anno, per i quali sia stata effettuata l’iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta la decadenza dal beneficio della gratuità della formazione di primo livello;
  • Il Consiglio dell’Ordine ha facolta di adottare misure di verifica sull’effettivo e corretto adempimento dell’obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell’evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si rendera opportuna. I crediti formativi possono essere ridotti o revocati all’esito delle verifiche.

Linee guida per la partecipazione ad eventi formativi in modalità FAD e per il riconoscimento dei crediti formativi

  1. Eseguire la propria iscrizione all’evento sulla piattaforma RICONOSCO;
  2. Registrarsi con il proprio nome e cognome sulle piattaforma Zoom;
  3. Silenziare i microfoni;
  4. Tenere accese le telecamere salvo diversa indicazione degli organizzatori; Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori lancerà un SONDAGGIO che consiste in una domanda a risposta multipla alla quale il partecipante dovrà rispondere nell’arco di tempo previsto. La mancata risposta comporterà il non riconoscimento di crediti formativi.
  5. La partecipazione all’evento tramite collegamento via cellulare non prevedendo la possibilità di rispondere al sondaggio, non consente il riconoscimento dei crediti formativi.

Stress lavorativo e diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15957/2024, ha stabilito che la presenza di un clima lavorativo stressante costituisce un fatto ingiusto e dà diritto al dipendente di richiedere un risarcimento, anche in assenza di una condotta di mobbing.

Dettagli della Sentenza

I giudici hanno evidenziato che, per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori, un ambiente di lavoro stressogeno è configurabile come un fatto ingiusto e meritevole di protezione. Questo tipo di ambiente può portare al riesame delle condotte del datore di lavoro, che potrebbero essere percepite come vessatorie, anche se apparentemente lecite o solo occasionali.

Implicazioni della Sentenza

La decisione della Corte di Cassazione rafforza la tutela dei lavoratori, affermando che un ambiente di lavoro stressante è sufficiente per giustificare una richiesta di risarcimento. Questo sottolinea l’importanza per i datori di lavoro di mantenere un ambiente di lavoro sano e privo di stress eccessivo, indipendentemente dalla presenza di mobbing.

Per ulteriori dettagli, la sentenza completa è disponibile su Linkedin.

Risorse Addizionali

Per una panoramica completa sulla giurisprudenza delle Alte Corti, visitate il sito di AGI qui.

Validità clausola di recupero retribuzioni nel contratto di apprendistato

Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito la validità della clausola del contratto di apprendistato che permette al datore di lavoro di recuperare le retribuzioni versate durante i giorni di formazione in caso di recesso anticipato del dipendente.

Dettagli della Sentenza

La corte ha qualificato questa clausola contrattuale come una previsione di “durata minima” o “patto di stabilità”. L’inosservanza di tale patto comporta conseguenze risarcitorie stabilite contrattualmente, a carico della parte che recede prima del termine previsto.

Analisi di Giuseppe Bulgarini d’Elci

L’avvocato giuslavorista Giuseppe Bulgarini d’Elci ha analizzato questa sentenza, evidenziando come la clausola, ritenuta valida dal Tribunale di Roma, tuteli gli investimenti fatti dal datore di lavoro nella formazione del dipendente. Questo tipo di clausola assicura che il dipendente rispetti un periodo minimo di lavoro dopo la formazione, pena il rimborso delle retribuzioni percepite durante i giorni di formazione.

Implicazioni della Sentenza

La decisione ha importanti implicazioni per i contratti di apprendistato, sottolineando la legittimità delle clausole che prevedono il recupero delle retribuzioni in caso di recesso anticipato del dipendente. Questo offre una protezione ai datori di lavoro che investono nella formazione dei propri apprendisti, garantendo un ritorno sull’investimento effettuato.

Per ulteriori dettagli e un’analisi approfondita, è possibile leggere l’articolo completo di Giuseppe Bulgarini d’Elci su LinkedIn.

Riposo compensativo e festività infrasettimanali

l Sole 24 Ore ha pubblicato un approfondimento dell’avvocato giuslavorista Giuseppe Bulgarini d’Elci sull’ordinanza n. 14904/2024 della Corte di Cassazione. La sentenza chiarisce che il datore di lavoro non può imporre il riposo compensativo per il lavoro domenicale nei giorni di festività infrasettimanale.

Dettagli della Sentenza

L’ordinanza sottolinea l’importanza di distinguere tra il diritto al riposo compensativo per il lavoro svolto la domenica e il diritto di non lavorare nei giorni festivi. Questa separazione è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

Dichiarazioni di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Nel suo articolo, Giuseppe Bulgarini d’Elci espone i punti chiave della decisione della Corte di Cassazione:

  • Riposo Compensativo: Il datore di lavoro non può obbligare i dipendenti a usufruire del riposo compensativo per il lavoro domenicale durante una giornata di festività infrasettimanale.
  • Indipendenza del Riposo: Il fatto che i punti vendita siano aperti anche nei giorni di festività infrasettimanale è irrilevante. Il riposo compensativo deve essere collegato a una giornata di lavoro normale, non a una festività.
  • Implicazioni per il Settore: Questa decisione ha importanti ricadute per il settore della grande distribuzione organizzata (GDO) e il segmento retail, dove è comune il lavoro durante i giorni festivi.

Implicazioni della Sentenza

La pronuncia della Corte di Cassazione mette in evidenza l’importanza di rispettare i diritti dei lavoratori, garantendo che il riposo compensativo non possa essere imposto durante le festività infrasettimanali. Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i datori di lavoro nel settore della GDO e del retail, dove il lavoro domenicale e festivo è frequente.

Per ulteriori dettagli, l’approfondimento completo di Giuseppe Bulgarini d’Elci è disponibile su Il Sole 24 Ore oppure su LinkedIn.

Dichiarazioni discriminatorie sul lavoro femminile

Il Sole 24 Ore ha recentemente pubblicato un approfondimento dell’avvocato giuslavorista Giampiero Falasca riguardante una significativa sentenza del Tribunale di Busto Arsizio. La corte ha condannato l’azienda di moda Betty Blue per dichiarazioni discriminatorie fatte dalla sua amministratrice riguardo al lavoro femminile.

Contesto della Sentenza

La decisione è stata presa nell’ambito della procedura speciale prevista per la repressione delle discriminazioni, regolata dall’articolo 28 della legge 150/2011. La condanna non riguarda una condotta materiale, ma delle affermazioni rese dalla manager dell’azienda.

Misure e Sanzioni

La sentenza prevede una combinazione di sanzioni, tra cui:

  • Un rimedio di tipo economico
  • Una sanzione di tipo reputazionale
  • L’obbligo per l’azienda di adottare e realizzare un piano di formazione interno

Dichiarazioni di Giampiero Falasca

Giampiero Falasca, nel suo articolo, sottolinea alcuni punti chiave della sentenza:

  • Discriminazione Indiretta: Affermare di assumere come dirigenti solo “donne over 40” è considerato discriminatorio poiché disincentiva altre donne a candidarsi per posizioni manageriali.
  • Condanna delle Affermazioni: La condanna riguarda specificamente le dichiarazioni pubbliche fatte dalla manager due anni fa, in cui sosteneva di assumere solo donne che avevano superato alcuni “giri di boa” (figli, matrimonio, separazione).
  • Varietà di Sanzioni: Le sanzioni imposte sono diverse e innovative, includendo un indennizzo economico, la pubblicazione della sentenza e l’obbligo di organizzare un corso sulle discriminazioni.
  • Attivazione del Giudizio: Il giudizio è stato promosso da un ente portatore di interessi collettivi, un’associazione di tutela delle vittime delle discriminazioni.

Implicazioni della Sentenza

Questa pronuncia lancia un chiaro monito sull’importanza di un controllo rigoroso della comunicazione e dell’uso dei social media per evitare ripercussioni negative sulla gestione del personale. Per ulteriori dettagli, l’approfondimento completo di Giampiero Falasca è disponibile su Il Sole 24 Ore del 6 giugno e può essere consultato qui.

Il Day Hospital non incide sul periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15845/2024, ha stabilito che il day hospital non deve essere considerato nel calcolo del periodo di comporto, rendendo quindi invalido il licenziamento per superamento di tale periodo.

Dettagli della Sentenza

I giudici della Corte di Cassazione hanno richiamato l’art. 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Carta Industria, che evidenzia l’intenzione delle parti di escludere dal calcolo del comporto tutto il tempo in cui il lavoratore è ricoverato presso una struttura sanitaria. Questo vale anche se il ricovero avviene solo per una giornata o parte di essa, per sottoporsi a indagini, cure o assistenza non eseguibili a domicilio.

Implicazioni della Sentenza

La decisione della Corte di Cassazione chiarisce che il tempo trascorso in day hospital non influisce sul periodo di comporto, proteggendo i lavoratori da licenziamenti ingiustificati basati su una contabilizzazione errata dei giorni di assenza per motivi di salute.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la sentenza completa allegata su LinkedIn. Per una panoramica più ampia sulla giurisprudenza delle Alte Corti, visitate il sito di AGI qui.